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obblighi normativi in edilizia

Costruire in Italia non è materia per tutti. Non si tratta solo di avere il giusto know-how e il giusto budget per muoversi serenamente in tutte le fasi del business. E’ necessario anche conoscere la situazione normativa e le polizze d’assicurazione in edilizia da tenere accese. Quest’articolo nasce con l’intento di far luce proprio sul tema complesso degli obblighi normativi in edilizia. Cosa impone la legge? A quali obblighi si deve ottemperare?

Il quadro normativo di riferimento

Dietro agli obblighi normativi in edilizia c’è una precisa ratio: il legislatore ha ritenuto giusto imporre agli esecutori di un’opera la stipula di alcune polizze assicurative con lo scopo preciso di salvaguardare specifici aspetti di sicurezza e risarcimento danni. Compreso questo passaggio, la normativa generale di riferimento è disciplinata all’interno del Libro Quarto del codice Civile (Delle obbligazioni – R.D. 16 marzo 1942, n. 262). In aggiunta, i principali riferimenti normativi sono la Legge 210/2004, il Decreto Legislativo 163/2006 (Codice degli Appalti), il D.P.R. 207/2010 (Regolamento Appalti). La normativa nazionale è ulteriormente disciplinata dalla Direttiva 2004/18/CE, ossia una fonte normativa di rango superiore rispetto alla legislazione interna degli stati.

Di base il quadro normativo sull’edilizia stabilisce:

Obbligatorietà di assicurazioni edili discriminate dalla natura del committente, ossia una netta distinzione tra opere pubbliche ed opere private.

Stando a questo snodo, ecco i due passaggi.

La normativa degli appalti pubblici

In questo caso sono obbligatorie le coperture assicurative di settore, che possono essere riassunte in:

  • fidejussione provvisoria
  • fidejussione definitiva
  • fidejussione per svincolo
  • ritenute di garanzia circa lo stato di avanzamento dei lavori
  • assicurazione responsabilità civile confronto i terzi esterni e collaboratori dell’impresa (comunemente definite con gli acronimi RCT ed RCO)
  • la Polizza CAR (Constructor All Risk)

La normativa per i privati

Le garanzie di tutela non sono rese obbligatorie per i committenti privati, cui è garantita la discrezionalità di scelta. Tuttavia, sempre per i committenti privati:

La Legge 210/2004 rende obbligatorie la fidejussione a garanzia degli acconti versati all’impresa esecutrice e la polizza postuma decennale (ossia l’assicurazione di fine costruzione).

Gli strumenti delle fidejussioni e cauzioni

La garanzia richiesta dalla stazione appaltante in caso di inadempimento di obbligazione della prestazione dedotta nel contratto di appalto può essere realizzata mediante due istituti giuridici che sono:

  • cauzione
  • fidejussione

La cauzione

Si tratta di un versamento anticipato di danaro o titoli del Debito Pubblico (garantiti dallo Stato) a favore dell’Ente appaltante. A fronte di eventuali inadempimenti, l’Ente appaltante potrà trattenere la liquidità versata in anticipo, fatto salvo l’eventuale maggiore danno da quantificarsi, prima in negoziazione assistita (per richieste di pagamento di somme fino a 50000 €) e/o presso il Giudice competente.

La fidejussione

Diversamente dalla cauzione, la fidejussione può essere costituita da una polizza assicurativa o da una garanzia bancaria ed ha invece natura obbligatoria.

Ecco perché, al verificarsi dell’evento dedotto nella polizza o nel rapporto di garanzia, l’istituto assicurativo o la banca provvedono al versamento dell’importo, fino al massimale previsto dal massimale di fidejussione.

Principali tipologie di fidejussione

Se questo strumento è strettamente connesso alla possibilità di ottemperare agli obblighi normativi in edilizia, capiamo di quali tipi può essere.

La Fidejussione provvisoria

Deve essere emessa obbligatoriamente con l’offerta di appalto. Ai fini della sua efficacia, è resa l’obbligatorietà di alcune clausole che sono le seguenti:

  • la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debito principale
  • la rinuncia all’eccezione ai sensi dell’articolo 1957 comma 2 cod.civ.

Tra l’altro c’è da sottolineare che:

la fidejussione dovrà risultare operativa entro 15 giorni dalla richiesta perfezionata dall’Ente appaltante e con obbligatorietà di rilascio nel caso di aggiudicazione di appalto. La durata minima della fidejussione è di 180 giorni e deve essere svincolata al momento della stipula del contratto di appalto. La provvisoria garantisce il 2% dell’opera commissionata. Tale importo è decurtato del 50% per le imprese in possesso della certificazione del sistema di qualità in conformità delle UNI CEI ISO 9000.

La Fidejussione a garanzia

Copre l’eventuale inadempimento di esecuzione opera. La garanzia opera al fine di coprire il 10% dell’importo di obbligazione. Anche la fidejussione in garanzia dovrà avere una durata minima di 180 giorni ed essere operativa entro 15 giorni dalla richiesta dell’Ente appaltante

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